Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia

Legge “Delle Guarentigie”

N° 214 (Serie 2a).

Legge sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, e sulle relazioni dello Stato con la Chiesa.

13 maggio 1871

Vittorio Emanuele II
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d’Italia

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Titolo I.
Prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede.

Art. 1.

La persona del Sommo Pontefice è sacra ed inviolabile.

Art. 2.

L’attentato contro la persona del Sommo Pontefice e la provocazione a commetterlo sono puniti colle stesse pene stabilite per l’attentato e per la provocazione a commetterlo contro la persona del Re.

Le offese e le ingiurie pubbliche commesse curettamente contro la persona del Pontefice con discorsi, con fatti, o coi mezzi indicati nell’articolo 1 della Legge sulla stampa, sono punite colle pene stabilite all’articolo 19 della Legge stessa.

I detti reati sono d’azione pubblica e di competenza della Corte d’Assisie.

La discussione sulle materie religiose è pienamente libera.

Art. 3.

Il Governo italiano rende al Sommo Pontefice, nel territorio del Regno, gli onori Sovrani, e gli mantiene le preminenze d’onore riconosciutegli dai Sovrani cattolici.

Il Sommo Pontefice ha facoltà di tenere il consueto numero di Guardie addette alla sua persona e alla custodia dei palazzi, senza pregiudizio degli obblighi e doveri risultanti per tali Guardie dalle Leggi vigenti del Regno.

Art. 4.

È conservata a favore della Santa Sede la datazione dell’annua rendita di lire 3,225,000.

Con questa somma, pari a quella inscritta nei bilancio romano sotto il titolo: Sacri palazzi apostolici, Sacro Collegio, Congregazioni ecclesiastiche, Segreteria di Stato ed Ordine diplomatico all’estero, s’intenderà provveduto al trattamento del Sommo Pontefice e ai vari bisogni ecclesiastici della Santa Sede, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, e alla custodia dei palazzi apostolici e loro dipendenze; agli assegnamenti, giubilazioni e pensioni delle Guardie, di cui nell’articolo precedente, e degli addetti alla Corte Pontificia, ed alle spese eventuali; non che alla manutenzione ordinaria e alla custodia degli annessi Musei e Biblioteca, e agli assegnamenti, stipendi e pensioni di quelli che sono a ciò impiegati.

La dotazione, di cui sopra, sarà inscritta nel Gran Libro del Debito pubblico, in forma di rendita perpetua ed inalienabile nel nome della Santa Sede: e durante la vacanza della Sede si continuerà a pagarla per supplire a tutte le occorrenze proprie della Chiesa romana in questo intervallo.

Essa resterà esente da ogni specie di tassa od onere governativo, comunale o provinciale; e non potrà essere diminuita neanche nel caso che il Governo italiano risolvesse posteriormente di assumere a suo carico la spesa concernente i Musei e la Biblioteca.

Art. 5.

Il Sommo Pontefice, oltre la dotazione stabilita nell’articolo precedente, continua a godere dei palazzi apostolici Vaticano e Lateranense, con tutti gli edifizi, giardini e terreni annessi e dipendenti, non che della villa di Castel Gandolfo con tutte le sue attinenze e dipendenze.

I detti palazzi, villa ed annessi, come pure i Musei, la Biblioteca e le collezioni d’arte e d’archeologia ivi esistenti, sono inalienabili, esenti da ogni tassa o peso e da espropriazione per causa di utilità pubblica.

Art. 6.

Durante la vacanza della Sede Pontificia, nessuna Autorità giudiziaria o politica potrà, per qualsiasi causa, porre impedimento o limitazione alla libertà personale dei Cardinali.

Il Governo provvede a che le adunanze del Conclave e dei Concili ecumenici non siano turbate da alcuna esterna violenza.

Art. 7.

Nessun Ufficiale della pubblica Autorità od Agente della forza pubblica può, per esercitare atti del proprio ufficio, introdursi nei palazzi e luoghi di abituale residenza o temporaria dimora del Sommo Pontefice, o nei quali si trovi radunato un Conclave o un Concilio ecumenico, se non autorizzato dal Sommo Pontefice, dal Conclave o dal Concilio.

Art. 8.

È vietato di procedere a visite, perquisizioni o sequestri di carte, documenti, libri o registri negli Uffizi e Congregazioni pontificie rivestiti di attribuzioni meramente spirituali.

Art. 9.

Il Sommo Pontefice è pienamente libero di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale, e di fare affiggere alle porte delle basiliche e chiese di Roma tutti gli atti del suddetto suo ministero.

Art. 10.

Gli Ecclesiastici che per ragione d’ufficio partecipano in Roma all’emanazione degli atti del ministero spirituale della Santa Sede, non sono soggetti, per cagione di essi, a nessuna molestia, investigazione o sindacato dell’Autorità pubblica.

Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle guarentigie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle Leggi del Regno.

Art. 11.

Gli Inviati dei Governi esteri presso Sua Santità godono nel Regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli Agenti diplomatici secondo il diritto internazionale.

Alle offese contro di essi sono estese le sanzioni penali per le offese agli Inviati delle Potenze estere presso il Governo italiano.

Agli Inviati di Sua Santità presso i Governi esteri sono assicurate, nel territorio del Regno, le prerogative ed immunità d’uso, secondo lo stesso diritto, nel recarsi al luogo di loro missione e nel ritornare.

Art. 12.

Il Sommo Pontefice corrisponde liberamente coll’Episcopato e con tutto il mondo cattolico, senza veruna ingerenza del Governo italiano.

A tal fine gli è data facoltà di stabilire nel Vaticano in altra sua residenza Uffizi di Posta e di Telegrafo serviti da impiegati di sua scelta.

L’Uffizio postale pontificio potrà corrispondere direttamente in pacco chiuso cogli Uffizi postali di cambio delle estere Amministrazioni, o rimettere le proprie corrispondenze agli Uffizi italiani. In ambo i casi, il trasporto dei dispacci o delle corrispondenze munite del bollo dell’Uffizio pontificio sarà esente da ogni tassa o spesa pel territorio italiano.

I corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice sono pareggiati nel Regno ai corrieri di Gabinetto dei Governi esteri.

L’Uffizio telegrafico pontificio sarà collegato colla rete telegrafica del Regno a spese dello Stato.

I telegrammi trasmessi dal detto Uffizio con la qualifica autenticata di pontifici, saranno ricevuti e spediti con le prerogative stabilite pei telegrammi di Stato e con esenzione da ogni tassa nel Regno.

Gli stessi vantaggi godranno i telegrammi del Sommo Pontefice, o firmati d’ordine suo, che, muniti del bollo della Santa Sede, verranno presentati a qualsiasi Ufficio telegrafico del Regno.

I telegrammi diretti al Sommo Pontefice saranno esenti dalle tasse messe a carico dei destinatari.

Art. 45.

Nella città di Roma e nelle sei Sedi suburbicarie i Seminari, le Accademie, i Collegi e gli altri Istituti cattolici, fondati per la educazione e coltura degli Ecclesiastici, continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle Autorità scolastiche del Regno.

Titolo II.
Relazioni dello Stato colla Chiesa.

Art. 14.

È abolita ogni restrizione speciale all’esercizio del diritto di riunione dei membri del clero cattolico.

Art. 15.

È fatta rinuncia dal Governo al diritto di legazia apostolica in Sicilia, ed in tutto il Regno al diritto di nomina o proposta nella collazione dei benefizi maggiori.

I Vescovi non saranno richiesti di prestare giuramento al Re.

I benefizi maggiori e minori non possono essere conferiti se non a cittadini del Regno, eccettochè nella città di Roma e nelle Sedi suburbicarie.

Nella collazione dei benefizi di patronato regio nulla è innovato.

Art. 16.

Sono aboliti l’exequatur e placet regio ed ogni altra forma di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle Autorità ecclesiastiche.

Però, fino a quando non sia altrimenti provveduto nella Legge speciale di cui all’articolo 18, rimangono soggetti al’exequatur e placet regio gli atti di esse Autorità che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefizi maggiori e minori, eccetto quelli della città di Roma e delle Sedi suburbicarie.

Restano ferme le disposizioni delle Leggi civili rispetto alla creazione e ai modi di esistenza degli Istituti ecclesiastici ed alienazione dei loro beni.

Art. 17.

In materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo od appello contro gli atti delle Autorità ecclesiastiche, né è loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta.

La cognizione degli effetti giuridici, così di questi come d’ogni altro atto di esse Autorità, appartiene alla giurisdizione civile.

Però tali atti sono privi di effetto se contrari alle Leggi dello Stato od all’ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei privati, e vanno soggetti alle Leggi penali se costituiscono reato.

Art. 18.

Con Legge ulteriore sarà provveduto al riordinamento e alla conservazione ed alla amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel Regno.

Art. 19.

In tutte le materie che formano oggetto della presente Legge, cessa di avere effetto qualunque disposizione ora vigente, in quanto sia contraria alla Legge medesima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Torino addì 13 maggio 1871.

Vittorio Emanuele

Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco.