CAPITOLO 6

I CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI

1. Decreto 1 settembre 2000, n.318

Il Decreto del 1ordm; settembre del 2000, n. 318, è il regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i Comuni e l’esercizio associato di funzioni comunali; esso è composto dai seguenti sette articoli:

  • Art. 1, ripartizione dei contributi complessivi;
  • Art. 2, contributo per l’esercizio associato di funzioni comunali;
  • Art. 3, determinazione dei contributi per le unioni dei Comuni in base alla popolazione;
  • Art. 4, determinazione dei contributi per le unioni dei Comuni in base al numero degli enti associati;
  • Art. 5, determinazione dei contributi per le unioni dei Comuni e le Comunità montane in base ai servizi esercitati in forma associata;
  • Art. 6, contributi per le fusioni di Comuni;
  • Art. 7, disposizioni finali e transitorie.

Il comma 2 dell’art. 1 dice che ai Comuni derivanti da procedure di fusione, alle unioni di Comuni ed alle Comunità montane svolgenti l’esercizio associato di funzioni comunali spettano rispettivamente il 15, il 60 ed il 25 per cento del totale dei fondi erariali annualmente a ciò destinati in base alle disposizioni di legge vigenti. Questo è un primo punto a favore delle unioni di Comuni che possono usufruire di una percentuale maggiore dei fondi destinati.

Il comma 1 dell’art. 2 chiarisce in base a cosa è attribuito un contributo ovvero:

  • in base alla popolazione delle unioni dei Comuni;
  • in base al numero di Comuni facenti parte dell’Unione;
  • in base ai servizi esercitati in forma associata.

Il comma 2 dello stesso articolo sottolinea che se si dovesse verificare che tutti i Comuni costituenti un’Unione facciano parte della stessa Comunità Montana allora i contributi erogati in base ai servizi esercitati in forma associata subiscono una riduzione del 10%.

Il comma 3 fa presente che la dove l’Unione di Comuni coincida esattamente con gli ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni individuati ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, allora i contributi attribuiti in base alla popolazione ed in base al numero di Comuni facenti parte dell’Unione sono aumentati del 5%.

Il comma 5 è tremendamente attuale data la scarsa disponibilità di fondi destinata alle unioni, esso afferma che in caso di insufficienza dei fondi erariali destinati al finanziamento delle unioni e delle funzioni comunali esercitate in forma associata dalle Comunità montane, il contributo spettante ai singoli enti come determinato a norma del presente decreto è proporzionalmente ridotto.

L’art. 3 può essere schematicamente riassunto, esso riguarda la determinazione dei contributi in base alla popolazione facente parte dell’Unione e, a meno che non vari il numero di Comuni facenti parte dell’Unione, esso è rideterminato ogni 10 anni.

Schema delle percentuali da applicare per la determinazione dei contributi alle unioni in base alla popolazione
5% Popolazione complessiva sino a 3.000 abitanti
6% Popolazione complessiva da 3.001 a 5.000 abitanti
7% Popolazione complessiva da 5.001 a 10.000 abitanti
8% Popolazione complessiva da 10.001 a 15.000 abitanti
9% Popolazione complessiva da 15.001 a 20.000 abitanti
5% Popolazione complessiva da 20.001 a 30.000 abitanti
3% Popolazione complessiva superiore a 30.000 abitanti

Anche l’art. 4 si presta ad essere rappresentato schematicamente, esso riguarda la determinazione dei contributi per le unioni dei Comuni in base al numero degli enti associati ed è rideterminato solamente a seguito di variazione del numero dei Comuni che costituiscono l’Unione.

Schema delle percentuali da applicare per la determinazione dei contributi alle unioni in base al numero degli enti associati
5% Per le unioni di Comuni costituite da due Comuni
7% Per le unioni di Comuni costituite con un massimo di 4 Comuni
8% Per le unioni di Comuni costituite con un massimo di 10 Comuni
10% Per le unioni di Comuni costituite con oltre 10 Comuni

L’art. 5 riguarda la determinazione dei contributi per le unioni dei Comuni e per le Comunità montane in base ai servizi esercitati in forma associata, degno di nota è il comma 5, nel quale si afferma che la percentuale del contributo è elevata del 5% per le spese certificate relative al servizio di anagrafe e stato civile e del 5% per le spese certificate relative all’ufficio tecnico. La percentuale di incremento spetta anche se l’esercizio associato riguarda solo tali servizi. Mediante apposita certificazione il contributo è rideterminato ogni triennio sulla base dei dati relativi alle spese correnti ed in conto capitale impegnate per i servizi esercitati in forma associata attestate dalle unioni di Comuni e dalle Comunità montane, nonché in relazione al miglioramento dei servizi misurato sulla base di parametri fissati con il decreto di cui al comma 2. Il contributo è comunque rideterminato a seguito di variazione del numero dei servizi esercitati in forma associata.

Schema delle percentuali da applicare per la determinazione dei contributi alle unioni dei Comuni ed alle Comunità montane in base al numero dei servizi esercitati in forma associata
10% delle spese certificate Ove l’ente gestisca in forma associata un servizio
14% delle spese certificate Ove l’ente gestisca in forma associata 2 servizi
16% delle spese certificate Ove l’ente gestisca in forma associata da 3 a 5 servizi
20% delle spese certificate Ove l’ente gestisca in forma associata più di 5 servizi

L’art. 6 riguarda invece i contributi per le fusioni di Comuni, comma saliente di questo articolo è il 1º, il quale afferma che ai sensi dell’articolo 11, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni, ai Comuni scaturenti dalla fusione di Comuni preesistenti spetta, per un periodo di dieci anni, un contributo straordinario pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali complessivamente attribuiti ai Comuni preesistenti per l’ultimo esercizio precedente alla istituzione del nuovo ente.

Il regolamento si conclude con l’art. 7 che racchiude le disposizioni finali e transitorie.

2. Legge Regionale 28 febbraio 2000, n.16

Per quanto riguarda invece la legge regionale del 28 febbraio del 2000, la n. 16, è importante citare l’art. 6, nel quale si fa presente l’avvenuta istituzione del fondo regionale per la collina e si elencano le diverse procedure attuabili per la sua copertura, ovvero:

  • destinando una quota non superiore al cinque per cento di quanto accertato dalla Regione a titolo di addizionale regionale sul consumo di gas metano nell’esercizio precedente;
  • destinando altri stanziamenti a carico del bilancio regionale determinati annualmente con la legge di bilancio;
  • attribuendogli risorse destinate allo sviluppo della collina derivanti da trasferimenti dello Stato, di enti pubblici e dell’Unione europea e da contributi di privati e di istituti di credito.

La ripartizione del suddetto fondo avviene per il trenta per cento sulla base del territorio collinare e per il restante settanta per cento in proporzione alla superficie del territorio collinare classificato svantaggiato o molto svantaggiato ai sensi dell’articolo 2, comma 2.

L’art. 6 chiarisce inoltre nel comma 4 a che cosa serve questo fondo: esso può alimentare attività di spesa corrente o di investimento, interventi diretti da parte delle Comunità collinari o dei Comuni che ne fanno parte, contributi a privati singoli o associati, erogazione di finanziamenti agevolati da parte degli istituti di credito convenzionati ai sensi dell’articolo 6. Per le forme di finanziamento a privati, almeno il cinquanta per cento delle risorse deve essere concesso con fondi a rotazione, secondo i principi della legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43 (Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali), e successive modifiche ed integrazioni.