CAPITOLO 6I CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI1. Decreto 1 settembre 2000, n.318Il Decreto del 1ordm; settembre del 2000, n. 318, è il regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i Comuni e l’esercizio associato di funzioni comunali; esso è composto dai seguenti sette articoli:
Il comma 2 dell’art. 1 dice che ai Comuni derivanti da procedure di fusione, alle unioni di Comuni ed alle Comunità montane svolgenti l’esercizio associato di funzioni comunali spettano rispettivamente il 15, il 60 ed il 25 per cento del totale dei fondi erariali annualmente a ciò destinati in base alle disposizioni di legge vigenti. Questo è un primo punto a favore delle unioni di Comuni che possono usufruire di una percentuale maggiore dei fondi destinati. Il comma 1 dell’art. 2 chiarisce in base a cosa è attribuito un contributo ovvero:
Il comma 2 dello stesso articolo sottolinea che se si dovesse verificare che tutti i Comuni costituenti un’Unione facciano parte della stessa Comunità Montana allora i contributi erogati in base ai servizi esercitati in forma associata subiscono una riduzione del 10%. Il comma 3 fa presente che la dove l’Unione di Comuni coincida esattamente con gli ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni individuati ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, allora i contributi attribuiti in base alla popolazione ed in base al numero di Comuni facenti parte dell’Unione sono aumentati del 5%. Il comma 5 è tremendamente attuale data la scarsa disponibilità di fondi destinata alle unioni, esso afferma che in caso di insufficienza dei fondi erariali destinati al finanziamento delle unioni e delle funzioni comunali esercitate in forma associata dalle Comunità montane, il contributo spettante ai singoli enti come determinato a norma del presente decreto è proporzionalmente ridotto. L’art. 3 può essere schematicamente riassunto, esso riguarda la determinazione dei contributi in base alla popolazione facente parte dell’Unione e, a meno che non vari il numero di Comuni facenti parte dell’Unione, esso è rideterminato ogni 10 anni.
Anche l’art. 4 si presta ad essere rappresentato schematicamente, esso riguarda la determinazione dei contributi per le unioni dei Comuni in base al numero degli enti associati ed è rideterminato solamente a seguito di variazione del numero dei Comuni che costituiscono l’Unione.
L’art. 5 riguarda la determinazione dei contributi per le unioni dei Comuni e per le Comunità montane in base ai servizi esercitati in forma associata, degno di nota è il comma 5, nel quale si afferma che la percentuale del contributo è elevata del 5% per le spese certificate relative al servizio di anagrafe e stato civile e del 5% per le spese certificate relative all’ufficio tecnico. La percentuale di incremento spetta anche se l’esercizio associato riguarda solo tali servizi. Mediante apposita certificazione il contributo è rideterminato ogni triennio sulla base dei dati relativi alle spese correnti ed in conto capitale impegnate per i servizi esercitati in forma associata attestate dalle unioni di Comuni e dalle Comunità montane, nonché in relazione al miglioramento dei servizi misurato sulla base di parametri fissati con il decreto di cui al comma 2. Il contributo è comunque rideterminato a seguito di variazione del numero dei servizi esercitati in forma associata.
L’art. 6 riguarda invece i contributi per le fusioni di Comuni, comma saliente di questo articolo è il 1º, il quale afferma che ai sensi dell’articolo 11, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni, ai Comuni scaturenti dalla fusione di Comuni preesistenti spetta, per un periodo di dieci anni, un contributo straordinario pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali complessivamente attribuiti ai Comuni preesistenti per l’ultimo esercizio precedente alla istituzione del nuovo ente. Il regolamento si conclude con l’art. 7 che racchiude le disposizioni finali e transitorie. 2. Legge Regionale 28 febbraio 2000, n.16Per quanto riguarda invece la legge regionale del 28 febbraio del 2000, la n. 16, è importante citare l’art. 6, nel quale si fa presente l’avvenuta istituzione del fondo regionale per la collina e si elencano le diverse procedure attuabili per la sua copertura, ovvero:
La ripartizione del suddetto fondo avviene per il trenta per cento sulla base del territorio collinare e per il restante settanta per cento in proporzione alla superficie del territorio collinare classificato svantaggiato o molto svantaggiato ai sensi dell’articolo 2, comma 2. L’art. 6 chiarisce inoltre nel comma 4 a che cosa serve questo fondo: esso può alimentare attività di spesa corrente o di investimento, interventi diretti da parte delle Comunità collinari o dei Comuni che ne fanno parte, contributi a privati singoli o associati, erogazione di finanziamenti agevolati da parte degli istituti di credito convenzionati ai sensi dell’articolo 6. Per le forme di finanziamento a privati, almeno il cinquanta per cento delle risorse deve essere concesso con fondi a rotazione, secondo i principi della legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43 (Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali), e successive modifiche ed integrazioni. |